La legge finanziaria 2007 prevede
alcune agevolazioni tributarie per alcuni
tipi di interventi mirati al
risparmio energetico negli edifici, tra
i quali:
- riqualificazione energetica di edifici
esistenti;
- miglioramento dell'isolamento delle
strutture opache e trasparenti;
- installazione di pannelli solari e sostituzione
di impianti.
L'agevolazione consiste in una detrazione
di imposta lorda pari al 55% degli importi
rimasti a carico del contribuente, comprese
le spese per la certificazione energetica
o per l'attestato di qualificazione energetica
dell'edificio, delle spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007, da
ripartire in tre quote annuali di pari
importo, per un valore massimo variabile
in funzione del tipo di intervento.
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE
SONO:
• riqualificazione energetica di
edifici esistenti che conseguano un fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori prescritti nell’allegato
C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo
n.192/2005 con un valore massimo della
detrazione non superiore a 100.000 €;
• interventi su edifici
esistenti, loro parti, o su unità
immobiliari, che riguardino il miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture
opache verticali, delle strutture opache
orizzontali superiori ed inferiori, delle
finestre comprensive di infissi a condizione
di conseguire i requisiti di trasmittanza
termica U riportati nella tabella 3 della
legge n.292/2006 con un valore massimo
della detrazione non superiore a 60.000
€;
• interventi di installazione
di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici, per usi
industriali o per copertura del fabbisogno
di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici
e Università con un valore massimo
della detrazione non superiore a 60.000
€;
• interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaia a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione con un valore massimo
della detrazione non superiore a 30.000
€.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA
DETRAZIONE:
Alla detrazione d’imposta
è possibile accedere nel rispetto:
• dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997 n.449, e
successive modificazioni;
• del regolamento di cui
al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998
n.41, e successive modificazioni;
• del decreto che i Ministeri
dell’Economia e delle Fianaze di
concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico, emaneranno entro il 28 febbraio
2007.
ED A CONDIZIONE CHE:
• un tecnico abilitato
asseveri la rispondenza dell’intervento
ai requisiti previsti;
• il contribuente acquisisca
la certificazione energetica dell’edificio,
o l’attestato di qualificazione
energetica con la precisazione che l’acquisizione
della certificazione energetica dell’edificio,
di cui all’articolo 6 del Decreto
Legislativo n.192/2005, può essere
acquisita soltanto se la stessa è
stata introdotta dalla Regione o dall’ente
locale mentre negli altri casi basta un
attestato di qualificazione energetica,
predisposto ed asseverato da un tecnico
abilitato, che riporti per l’edificio
o per l’unità immobiliare
i valori di fabbisogno di energia primaria
di calcolo, i corrispondenti valori massimi
ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per lo specifico caso o, se assenti
tali limiti, quelli previsti per edifici
di nuova costruzione.